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Donoratico 18/06/2020
Allegato I del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la
formazione e l’ordinamento de Volontari
Art. 1Costituisce dovere di ciascun Socio il versamento della
quota associativa annuale al Comitato CRI di appartenenza,
nell’ammontare stabilito ed entro i termini previsti.
La quota associativa è intrasmissibile, e non può essere
restituita neppure in caso di dimissioni del Socio.
Il regolare versamento della quota fa decorrere i termini
della titolarità dei diritti elettorali previsti nello
Statuto.
Art. 2
L’ammontare della quota associativa annuale è deliberato
dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
Ove l’Assemblea Nazionale non si esprima, si intende
confermata la quota approvata con l’ultima deliberazione
adottata in materia.
Art. 3
La quota associativa annuale è versata inderogabilmente
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare, solo
per il 2020 a causa della pandemia il termine ultimo per
il pagamento è stato derogato al 30 giugno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro
tale termine comporta, automaticamente e senza necessità di
previa diffida o successiva determinazione, la perdita
dello status di Socio.
La scadenza di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai
rinnovi e non anche ai nuovi Soci, chiamati a versarla dopo
il superamento dell’esame successivo al corso di formazione
per Volontari CRI.
Certo di incontrarvi in sede inviamo cordiali saluti
L'Ufficio Soci
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