Allegato I del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento de Volontari
Art. 1Costituisce dovere di ciascun Socio il versamento della quota associativa annuale al Comitato CRI di appartenenza, nell’ammontare stabilito ed entro i termini previsti.
La quota associativa è intrasmissibile, e non può essere restituita neppure in caso di dimissioni del Socio.
Il regolare versamento della quota fa decorrere i termini della titolarità dei diritti elettorali previsti nello Statuto.
Art. 2
L’ammontare della quota associativa annuale è deliberato dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Ove l’Assemblea Nazionale non si esprima, si intende confermata la quota approvata con l’ultima deliberazione adottata in materia.
Art. 3
La quota associativa annuale è versata inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare, solo per il 2020 a causa della pandemia il termine ultimo per il pagamento è stato derogato al 30 giugno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta, automaticamente e senza necessità di previa diffida o successiva determinazione, la perdita dello status di Socio.
La scadenza di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai rinnovi e non anche ai nuovi Soci, chiamati a versarla dopo il superamento dell’esame successivo al corso di formazione per Volontari CRI.
LA QUOTA PUO' ESSERE PAGATA TUTTI I GIORNI IN ORARIO DI UFFICIO
Certo di incontrarvi in sede inviamo cordiali saluti
Ufficio Soci
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